Articolo 2487 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca dello stato di liquidazione

Dispositivo

Note

(1) La revoca è stata consentita alla condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo: distribuzione inconcepibile, come atto liquidatorio, con la continuazione dell'impresa.La revoca deve essere deliberata dall'assemblea in sede straordinaria e, a tutela dei creditori sociali, la sua efficacia è subordinata al loro consenso o alla mancata opposizione nel termine di due mesi.

Massime notarili correlate (4)