Articolo 2487 ter Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Revoca dello stato di liquidazione
Dispositivo
La società può in ogni momento revocare (1) lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo [2436].
La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo [2445].
Note
(1) La revoca è stata consentita alla condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo: distribuzione inconcepibile, come atto liquidatorio, con la continuazione dell'impresa.La revoca deve essere deliberata dall'assemblea in sede straordinaria e, a tutela dei creditori sociali, la sua efficacia è subordinata al loro consenso o alla mancata opposizione nel termine di due mesi.
Massime notarili correlate (4)
Necessaria competenza assembleare nella s.r.l. per la decisione di revoca dello stato di liquidazione
La decisione di revoca dello stato di liquidazione nella s.r.l. è sempre di competenza dell’assemblea dei soci con la forma necessaria della verbalizzazione notarile.
Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi alla revoca della liquidazione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipata
In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta:
Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini
Decorsi 60 giorni dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese delle relative deliberazioni, l’atto di fusione (o di scissione) può essere ricevuto (e quindi depositato per l’iscrizione), pur non essendo trascorso...
Modifica dell’oggetto conseguito o divenuto impossibile
La deliberazione dell’assemblea dei soci di una società di capitali che, convocata senza indugio, modifica l’oggetto sociale già conseguito o divenuto impossibile a conseguirsi, non comporta revoca dello stato di liquid...