Articolo 2504 ter Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divieto di assegnazione di azioni o quote
Dispositivo
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
Massime notarili correlate (4)
Scissione negativa
Prima parte
Legittimità di scissione totale o parziale a favore della o delle società partecipanti la scissa
Si ritiene sempre legittimo adottare una scissione totale o parziale a favore della o delle società che possiedono la scissa, anche se all’esito di tali operazioni non è possibile procedere ad alcuna assegnazione di azi...
Fusione per incorporazione comportante l’estinzione dei diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società incorporata
È legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporare una società interamente posseduta anche se su tutte o su parte delle azioni o quote della società incorporanda gravino diritti di pegno o di us...
Modalità di soddisfazione del concambio nella fusione e nella scissione
Il concambio, nelle fusioni per incorporazione e nelle scissioni a favore di società preesistenti, può essere soddisfatto sia con l’assegnazione di azioni di nuova emissione di compendio dell’aumento di capitale deliber...