Articolo 2506 ter Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Norme applicabili
Dispositivo
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli [2501] e [2501].
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione della relazione di cui all’articolo [2343] e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata (1).
Si applica alla scissione l'articolo [2501]; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo [2501] e le relazioni previste dagli articoli [2501] e [2501], non sono richieste (2) quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale o quando la scissione avviene mediante scorporo con la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa (4) (6).
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli [2501], [2502], [2502], [2503], [2503], [2504], [2504], [2504], [2505] primo e secondo comma (3), [2505] e [2505]. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.
Nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all'operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli [2473] e [2502] (5) (6).
Note
(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 27, L. 30 ottobre 2014, n. 161.
(2) Periodo sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
(3) La parola "2505" è stata inserita dall'art. 24 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, mentre le parole "primo e secondo comma" sono state inserite dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
(4) Comma modificato dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
(5) Comma aggiunto dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
(6) I commi 3 e 6 sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88.
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