Articolo 2543 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Organo di controllo

Dispositivo

Note

(1) Viene introdotta la possibilità di attribuire il diritto di voto per l'elezione dell'organo di controllo, in relazione al capitale o agli scambi mutualistici, riservando la nomina di un terzo dei membri possessori di strumenti finanziari, anche non partecipativi.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10509/2016

Massime notarili correlate (3)