Articolo 506 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Procedure individuali

Dispositivo

Note

(1) E' però consentito procedere con azioni di accertamento, di condanna e con la procedura di fallimento. Può, altresì, essere richiesto il sequestro conservativo (v. art. 2905 del c.c.).

(2) Il divieto vale anche per i legatari (v. art. 649 del c.c.).

(3) I crediti sottoposti a termine non ancora scaduto divengono immediatamente esigibili.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 8104/2016

2Cass. civ. n. 28749/2008

3Cass. civ. n. 25670/2008

4Cass. civ. n. 4704/2001

5Cass. civ. n. 11848/1991

6Cass. civ. n. 4070/1974