Articolo 761 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Annullamento per violenza o dolo

Dispositivo

Note

(1) Analogamente a quanto accade per i contratti, può determinare l'annullamento della divisione il solo dolo determinante e non anche quello incidente. Il primo è quello in conseguenza del quale il coerede ha manifestato un consenso che, senza gli artifizi e i raggiri, non avrebbe espresso, il secondo è quello che induce ad accettare condizioni meno favorevoli. In presenza di quest'ultimo è possibile chiedere solo il risarcimento del danno (v. art. 1223 c.c.).

(2) Nel caso in cui la parte sia stata vittima di errore, il rimedio esperibile non è quello dell'annullamento della divisione ma del supplemento di divisione, nel caso in cui siano stati omessi taluni beni (v.art. 762 del c.c.) o della rescissione per lesione, qualora l'errore sia caduto sulla stima dei beni (v.art. 763 del c.c.).Vi è, tuttavia, chi ritiene che si possa richiedere l'annullamento della divisione in caso di errore essenziale tale da incidere sulla causa stessa del negozio divisorio (es. la scoperta di ulteriori eredi o di un testamento fino a quel momento non conosciuto).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 18831/2019

2Cass. civ. n. 14682/2014

3Cass. civ. n. 8077/1995

4Cass. civ. n. 1529/1995

5Cass. civ. n. 1561/1975