Articolo 2790 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conservazione della cosa e spese relative

Dispositivo

Note

(1) Il creditore pignoratizio, se la cosa data in pegno non è affidata alla custodia di un terzo, ha diritto di trattenerla ma, per converso, ha l'obbligo di custodirla, di evitare che questa subisca danni, ed infine di frenare i possibili fattori intrinseci alla natura della cosa medesima che ne possano produrre un qualche deterioramento. Nel caso in cui il creditore abbia dovuto sostenere determinate spese ulteriori per porre in essere dei miglioramenti della cosa pignorata o semplicemente per conservarla, il costituente sarà tenuto a provvedere al rimborso, nei limiti, tuttavia, in cui gli sia derivato un ingiustificato arricchimento (v. art. 2041,2042).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2316/2026

2Cass. civ. n. 12863/2019

3Cass. civ. n. 14529/2013

4Cass. civ. n. 2472/1990