Articolo 1009 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Imposte e altri pesi a carico del proprietario
Dispositivo
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà (1) durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata [983] comma 2, [1005] comma 3] (2).
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale (3) alla fine dell'usufrutto [1011].
Note
(1) Nell'ambito dei carichi che gravano sulla proprietà si possono annoverare i contributi per miglioria relativamente ad interventi operati dallo Stato o con il concorso dello stesso, oppure discendenti dall'effettuazione di opere pubbliche che abbiano determinato un'oggettiva rivalutazione della proprietà; quelli versati per opere di bonifica o di difesa idraulica; gli oneri riferibili a rapporti di vicinato.
(2) I contributi consortili sono a carico dell'usufruttuario se i consorzi hanno come unica finalità l'agevolazione del maturare dei frutti. Se, invece, l'intervento del consorzio accresce il valore del fondo, il versamento del relativo contributo è a carico del nudo proprietario, e l'usufruttuario è tenuto soltanto al pagamento degli interessi.
(3) La disposizione si applica anche all'ipotesi in cui l'usufruttuario abbia pagato per evitare il rischio di un'espropriazione forzata del bene.