Articolo 1034 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Apertura di nuovo acquedotto

Dispositivo

Note

(1) Il legislatore impone tale divieto allo scopo di evitare l'insorgenza di cause legate alla comunione di acque diverse che deriverebbe dallo far scorrere le acque in acquedotti già esistenti.

(2) Tanto è previsto in ragione della posizione di supremazia della P.A. e della funzione di interesse pubblico del fondo dominante.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 23459/2021

2Cass. civ. n. 24470/2017

3Cass. civ. n. 1258/1976