Articolo 1034 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Apertura di nuovo acquedotto

Dispositivo

Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque (1).

Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.

La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione (2).

Note

(1) Il legislatore impone tale divieto allo scopo di evitare l'insorgenza di cause legate alla comunione di acque diverse che deriverebbe dallo far scorrere le acque in acquedotti già esistenti.

(2) Tanto è previsto in ragione della posizione di supremazia della P.A. e della funzione di interesse pubblico del fondo dominante.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 23459/2021

In materia di servitù coattiva d'acquedotto, l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via; né, al fine, è bastevole alla parte istante allegare che su tutte le altre tratte o su talune di esse, il passaggio avvenga precariamente.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23459 del 26 agosto 2021)

2Cass. civ. n. 24470/2017

L’art. 1034 c.c. – che trova applicazione ai fini della disciplina della costituzione della servitù coattiva di attraversamento di fondi da parte di ferrovie private di seconda categoria, giusta il rinvio operato dall’art. 5 del r.d. n. 1447 del 1912 – consente, tenuto conto della “ratio” della norma di evitare usi in aggravio o in conflitto di opere preesistenti, la costituzione di servitù coattiva di acquedotto mediante opere già esistenti sul fondo servente, oltre che quando lo offra il titolare di quest'ultimo, anche quando lo domandi l’avente diritto sul fondo dominante e non sussistano l’aggravio o il conflitto di uso che la norma tende ad evitare, in particolare ove il proprietario del fondo servente non prospetti la necessità o possibilità - da apprezzarsi da parte del giudice con congrua motivazione - di adibire dette opere per il corso di altre acque.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24470 del 17 ottobre 2017)

3Cass. civ. n. 1258/1976

Il divieto stabilito dall'art. 1034 c.c., che proibisce al titolare di una servitù attiva di acquedotto di far defluire le acque negli acquedotti preesistenti sul fondo servente e destinati al corso di altre acque, è escluso espressamente per il proprietario che voglia, ai fini di bonifica, usare le fogne e i fossi con tale destinazione che già passano per il proprio fondo ai sensi dell'art. 1045 c.c.; poiché nessun espresso divieto è posto dall'art. 1044 per chi non ha già canali passanti per il proprio fondo, deve dedursene logicamente che il citato art. 1045 in realtà esclude per gli scarichi di bonifica l'incompatibilità con le opere di adduzione preesistenti, che invece è la base della disciplina della diversa servitù di acquedotto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1258 del 10 aprile 1976)