Articolo 151 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forme di notificazione ordinate dal giudice

Dispositivo

Il giudice può prescrivere (1), anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge (2), e anche per mezzo di telegramma collazionato (3) con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari (4) o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità (5).

Note

(1) Il provvedimento giudiziale che autorizza forme di notifica diverse da quelle ordinarie rappresenta una facoltà discrezionale basata su una valutazione delle circostanze operata dal giudice stesso. Tuttavia, è bene ricordare che il giudice resta pur sempre vincolato ai requisiti essenziali del procedimento notificatorio, quali la certificazione dell'ufficiale giudiziario, la consegna di copia conforme all'originale, e l'osservanza delle forme che assicurino la conoscenza dell'atto.

(2) Il giudice può disporre che vengano utilizzati mezzi particolari quali telefono, telegrafo, stampa, radio e altri apparecchiature elettroniche usate per trasmissioni di messaggi, quali il telefax. In ogni caso è necessario che si tratti di mezzi che offrono la certezza giuridica che l'atto sia venuto a conoscenza legale del destinatario. Inoltre, è prevista la possibilità di avvalersi di soggetti differenti dagli ufficiali giudiziari, quali ad esempio gli organi di polizia giudiziaria o i notai.

(3) Nell'ipotesi in cui il mittente abbia fatto correggere il testo originale prima della spedizione, si ritiene che sia privo di colpa per le eventuali divergenze tra originale e riproduzione (si cfr. l'art. 2706 del c.c.).

(4) La norma si riferisce ad una circostanza particolare, la quale deve essere tale da richiedere dei mezzi che assicurino una maggiore economia per la parte istante o maggiore sicurezza per il destinatario ovvero deve consistere nell'impossibilità di fatto di eseguire la notifica secondo i modi ordinari. Si pensi, ad esempio ad uno sciopero degli ufficiali giudiziari o ad una calamità naturale che abbia reso inutilizzabile gli uffici giudiziari.

(5) Ad esempio, l'esigenza di maggiore celerità sorge nel caso in cui l'esecuzione della notifica sia richiesta al fine di impedire una decadenza, non altrimenti evitabile attraverso i mezzi ordinari.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 20078/2008

La notifica del ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, e dell'unito decreto di convocazione delle parti, mediante utilizzo del fax previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., effettuato ad opera del procuratore del ricorrente, trova giustificazione nelle esigenze di particolare celerità che caratterizzano il procedimento di repressione della condotta antisindacale, prevedendo la norma che il giudice decida nei due giorni successivi «convocate le parti » (e, quindi, nel rispetto dell'imprescindibile garanzia del contraddittorio ) ; conseguentemente, l'idoneità delle modalità di convocazione non specificamente stabilite dalla norma va valutata in funzione dell'effettiva attitudine a consentire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa, dovendosi altresì escludere attesa la prescrizione di cui all'art. 137 c.p.c., che, nel prevedere che le notifiche siano effettuate dall'ufficiale giudiziario, fa salva l'ipotesi che sia disposto altrimenti la necessità di ricorrere all'ufficiale giudiziario.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20078 del 21 luglio 2008)

2Cass. civ. n. 14570/2007

Le ambasciate sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto ed in ogni campo, compreso quello privatistico, il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, con la conseguenza che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare. Ciò non esclude che l'attore possa citare in giudizio direttamente lo Stato rappresentato, e non l'ambasciatore, provvedendo alla notificazione della citazione e della sentenza direttamente all'organo che lo rappresenta; peraltro, la presenza dell'ambasciatore nello stesso luogo del giudice adito costituisce fatto notorio che esclude, di regola, la sussistenza di «circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità» che giustificano la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 14570 del 22 giugno 2007)

3Cass. civ. n. 13868/2002

In tema di forme di notificazione autorizzate dal giudice, l'art. 151 c.p.c, applicabile, data la sua formulazione, anche alla notificazione degli atti di parte, lascia al giudice un'ampia libertà di apprezzamento in ordine alla individuazione dei presupposti per la sua applicazione e alla concreta determinazione delle modalità di notificazione, anche se tale libertà non è illimitata, dovendo le modalità prescelte essere pur sempre tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la notificazione del decreto di sequestro conservativo e della citazione per la convalida, eseguita all'estero per sunto e in sola lingua italiana entro il termine di quindici giorni stabilito dall'allora vigente art. 680 c.p.c. e seguita, poi, dalla notificazione secondo le forme ordinarie).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13868 del 24 settembre 2002)