Articolo 696 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Dispositivo

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 (1), ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (2). Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti (3) (4).

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(2) A differenza dell'accertamento tecnico preventivo di cui alla precedente norma, la consulenza tecnica preventiva disciplinata dal presente articolo non richiede per il suo espletamento il periculum in mora, ovvero il pericolo che nell'attesa dell'instaurazione del processo di merito gli elementi di prova che necessitano di essere raccolti vengano dispersi.

(3) La consulenza tecnica preventiva può essere promossa nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, correlato ad illeciti contrattuali o extracontrattuali, potendo accertare anche l'an oltre al quantum del diritto fatto valere. La richiesta di consulenza tecnica preventiva si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per il merito, e lo scopo del consulente tecnico è quello di tentare la conciliazione delle parti.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2023, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2023, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico»".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 26573/2018

In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore della "querela nullitatis".(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 26573 del 22 ottobre 2018)

2Cass. civ. n. 14187/2008

Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito. Esso, di conseguenza, non può essere impugnato col regolamento di competenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14187 del 29 maggio 2008)

3Cass. civ. n. 19254/2007

Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale col quale viene ammessa la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.) non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza, né può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, perché non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza e non ha, quindi, natura decisoria equiparabile a quella di una sentenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19254 del 14 settembre 2007)

4Cass. civ. n. 14301/2007

Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. ha carattere provvisorio e strumentale e non natura decisoria e definitiva. Tale, carattere, pertanto, non viene meno in considerazione della previsione al comma 1 della suddetta norma del tentativo di conciliazione fra le parti ad opera del consulente. Ne consegue che avverso il provvedimento de quo non sono ammissibili nè il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e neppure i regolamenti di competenza e di giurisdizione.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 14301 del 20 giugno 2007)