Articolo 714 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Istruzione preliminare

Dispositivo

Note

(1) Il momento centrale dell'attività svolta dal giudice è l'esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando, condotto dal giudice con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico. L'esame rappresenta, infatti, il presupposto necessario per la pronuncia del giudice, rappresentando il mezzo di prova più importante in base al quale il giudice forma il suo convincimento. In ogni caso il giudice dovrà tenere in considerazione anche gli altri elementi raccolti nel processo le testimonianze raccolte e il parere del consulente tecnico. Vista l'importanza dell'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, se la persona da esaminare è impossibilitata a presenziare all'udienza dovrà essere il giudice a recarsi presso la stessa e procedere con l'esame.

(2) Ulteriore elemento peculiare del procedimento in esame è l'intervento del p.m. all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, in ragione delle conseguenze che la decisione finale spiega sullo status giuridico della persona esaminata. Tale intervento costituisce una sorta di atto dovuto così che la sua mancata partecipazione determina la nullità dell'esame, senza però estendersi agli atti processuali antecedenti o a quelli istruttori indipendenti da tale atto. Infatti, nel caso in cui la sentenza sia impugnata per l'invalidità dell'esame, il giudice d'appello dovrà ripetere l'esame e decidere la causa.Il termine "parere" non è usato in senso tecnico in quanto si tratta, in realtà, di un'audizione dei soggetti interpellati.

(3) La norma si riferisce a poteri istruttori quali l'esame di soggetti distinti da quelli citati, su convocazione anche d'ufficio, l'assunzione delle prove testimoniali o documentali e consulenze tecniche e la riassunzione di prove atipiche precedentemente assunte.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 11175/2003

2Cass. civ. n. 15346/2000

3Cass. civ. n. 1206/1984

4Cass. civ. n. 2078/1971