Articolo 202 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Tempo, luogo e modo dell'assunzione
Dispositivo
Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore (1), se non può assumerli nella stessa udienza (2), stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione (3).
Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo [208], 82 disp. att.] (4).
Note
(1) La decisione sull'ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori spetta al giudice istruttore; tuttavia, la legge prevede alcuni casi in cui l'assunzione è disposta dal collegio (ad esempio, il deferimento del giuramento suppletorio nelle cause riservate alla decisione collegiale,art. 240 del c.p.c.).
(2) Nella prassi, è quasi impossibile che il giudice possa disporre l'assunzione dei mezzi di prova direttamente all'udienza in cui essi vengono ammessi.
(3) Il giudice istruttore può disporre d'ufficio i mezzi di prova o ammettere quelli richiesti dalle parti. Egli provvede con ordinanza provvedimento con cui si dispone l'assunzione riveste la forma dell'ordinanza exart. 184 del c.p.c.. La valutazione in ordine alla rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova chiesti dalle parti non è vincolante per il collegio, che può rimettere la causa in istruttoria anche dopo che il g.i. l'ha rimessa al collegio ritenendola matura per la decisione (art. 178 del c.p.c.).
(4) Negli uffici giudiziari l'espletamento della prova in diverse udienze successive costituisce ormai prassi costante.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 1593/2017
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1593 del 20 gennaio 2017)
2Cass. civ. n. 18688/2007
In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18688 del 6 settembre 2007)
3Cass. civ. n. 17247/2006
La nullità di un atto di acquisizione probatoria non incide sulla sentenza che non si fondi su di esso e non comporta, in ogni caso, la nullità (derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto di acquisizione probatoria nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata), è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l'atto di acquisizione probatoria, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, le quali, peraltro, possono essere sindacate in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17247 del 28 luglio 2006)
4Cass. civ. n. 7682/1999
Ai sensi dell'art. 202, secondo comma, c.p.c., il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, né tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art. 184 c.p.c., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7682 del 19 luglio 1999)
5Cass. civ. n. 4137/1983
L'ammissione di un dato mezzo di prova (che avviene con ordinanza, e mai con sentenza) non preclude al giudice l'assunzione in seguito di qualsiasi altro mezzo istruttorio, salve le specifiche preclusioni derivanti dall'assunzione delle cosiddette «prove piene», quali la confessione ed il giuramento decisorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4137 del 16 giugno 1983)
6Cass. civ. n. 3368/1962
Non rientra nella disponibilità delle parti la determinazione del tempo, del luogo e del modo di esecuzione delle prove testimoniali. E pertanto l'indicazione erronea fatta dalle parti in ordine a detta determinazione (nella specie richiesta di delega al console italiano a New York per sentire i testimoni di cittadinanza statunitense domiciliati a New York, anziché di rogatoria da trasmettersi per via diplomatica) non rende inammissibile la prova dedotta, salvo che non possa ritenersi che la richiesta di un determinato mezzo di prova sia stata dalle parti condizionata ad una determinata modalità illegale di esecuzione.(Cassazione civile, sentenza n. 3368 del 15 dicembre 1962)
7Cass. civ. n. 121/1952
Viola il principio del contraddittorio il giudice che fondi il suo convincimento sulle risultanze di un mezzo istruttorio, espletato in giorno diverso da quello ufficialmente indicato ad una delle parti e in assenza di essa.(Cassazione civile, sentenza n. 121 del 17 gennaio 1952)