Articolo 202 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Tempo, luogo e modo dell'assunzione

Dispositivo

Note

(1) La decisione sull'ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori spetta al giudice istruttore; tuttavia, la legge prevede alcuni casi in cui l'assunzione è disposta dal collegio (ad esempio, il deferimento del giuramento suppletorio nelle cause riservate alla decisione collegiale,art. 240 del c.p.c.).

(2) Nella prassi, è quasi impossibile che il giudice possa disporre l'assunzione dei mezzi di prova direttamente all'udienza in cui essi vengono ammessi.

(3) Il giudice istruttore può disporre d'ufficio i mezzi di prova o ammettere quelli richiesti dalle parti. Egli provvede con ordinanza provvedimento con cui si dispone l'assunzione riveste la forma dell'ordinanza exart. 184 del c.p.c.. La valutazione in ordine alla rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova chiesti dalle parti non è vincolante per il collegio, che può rimettere la causa in istruttoria anche dopo che il g.i. l'ha rimessa al collegio ritenendola matura per la decisione (art. 178 del c.p.c.).

(4) Negli uffici giudiziari l'espletamento della prova in diverse udienze successive costituisce ormai prassi costante.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 1593/2017

2Cass. civ. n. 18688/2007

3Cass. civ. n. 17247/2006

4Cass. civ. n. 7682/1999

5Cass. civ. n. 4137/1983

6Cass. civ. n. 3368/1962

7Cass. civ. n. 121/1952