Articolo 203 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) La delega è generalmente ammessa per ogni mezzo di prova, fatta eccezione, per alcuni, per l'ispezione (art. 259 del c.p.c.).Il giudice valuta discrezionalmente l'opportunità di delegare l'assunzione della prova, dopo attenta verifica delle ragioni di speditezza processuale e/o economiche, come l'eccessiva onerosità per le parti ed i testi.

(3) Nel caso di prova testimoniale o interrogatorio formale, il giudice delegato è colui nel cui circondario abbia la residenza o dimora il teste o la parte da interrogare.L'art. 203 è applicabile anche ai procedimenti dinnanzi al giudice di pace.

(4) La delega attribuisce al giudice delegato unacompetenza istruttoria provvisoriache gli consente di esercitare tutti i poteri del delegante, ad esempio in ordine alla risoluzione delle questioni incidentali che sorgano durante l'assunzione della prova (art. 205 del c.p.c.).L'ordinanza del giudice delegante deve essere seguita da un'istanza della parte interessata volta alla richiesta di fissazione dell'udienza di assunzione della prova davanti al giudice delegato.

(5) Il termine per l'assunzioneexart. 203 ha naturaordinatoriae non comporta, pertanto, una nullità assoluta, bensì relativa (art. 157 del c.p.c.). Può essere quindi prorogato dal giudice istruttore.L'istanza diprorogava proposta dalle parti in forma di ricorso prima della scadenza del termine, pena la decadenza non dalla mera possibilità di delega, bensì dall'assunzione stessa della prova.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 17299/2013

2Cass. civ. n. 4448/2013

3Cass. civ. n. 9725/2008

4Cass. civ. n. 14349/2004

5Cass. civ. n. 10405/2002

6Cass. civ. n. 11334/1998

7Cass. civ. n. 3340/1997

8Cass. civ. n. 8453/1996

9Cass. civ. n. 7670/1996

10Cass. civ. n. 6334/1990

11Cass. civ. n. 2040/1986

12Cass. civ. n. 786/1962