Articolo 430 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Deposito della sentenza

Dispositivo

Note

(1) A differenza di quanto è previsto nel rito ordinario in cui il termine per il deposito della sentenza varia da trenta a sessanta giorni a seconda che la sentenza venga pronunciata dal giudice monocratico o dal collegio, nel rito del lavoro la sentenza deve essere depositata entro un termine assai più breve di quindici giorni, in rispetto alle esigenze di celerità e immediatezza. Si tratta comunque di un termine ordinatorio, per cui la sua inosservanza non determina nullità della sentenza.

(2) Nel rito del lavoro, il termine di impugnazione della sentenza di cui all'art. 327 del c.p.c.decorre dalla sua pubblicazione, che avviene con il deposito in cancelleria del testo completo.

(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 5277/2012

2Cass. civ. n. 11630/2004

3Cass. civ. n. 14194/2002

4Cass. civ. n. 792/1983