Articolo 430 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Deposito della sentenza
Dispositivo
Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti (2) (3).
Note
(1) A differenza di quanto è previsto nel rito ordinario in cui il termine per il deposito della sentenza varia da trenta a sessanta giorni a seconda che la sentenza venga pronunciata dal giudice monocratico o dal collegio, nel rito del lavoro la sentenza deve essere depositata entro un termine assai più breve di quindici giorni, in rispetto alle esigenze di celerità e immediatezza. Si tratta comunque di un termine ordinatorio, per cui la sua inosservanza non determina nullità della sentenza.
(2) Nel rito del lavoro, il termine di impugnazione della sentenza di cui all'art. 327 del c.p.c.decorre dalla sua pubblicazione, che avviene con il deposito in cancelleria del testo completo.
(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 5277/2012
Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5277 del 3 aprile 2012)
2Cass. civ. n. 11630/2004
Il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, e cioè nel rito del lavoro non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale soltanto può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, secondo comma, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11630 del 22 giugno 2004)
3Cass. civ. n. 14194/2002
Per effetto dell'abrogazione dell'art. 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad opera dell'art. 129 D.L.vo n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, né è in proposito analogicamente applicabile l'art. 430 c.p.c., che (così come già il citato art. 120 att. c.p.c.) pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14194 del 3 ottobre 2002)
4Cass. civ. n. 792/1983
Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine stabilito per il deposito della sentenza non dà luogo a nullità della sentenza stessa, in quanto mentre questa viene a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, il detto termine incide unicamente sul momento in cui può essere proposta l'impugnazione (salva l'ipotesi dell'appello contro il dispositivo ex art. 433, secondo comma, c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 792 del 28 gennaio 1983)