Articolo 477 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

Dispositivo

Note

(1) La norma indica l'ipotesi in cui il titolo esecutivo ha efficacia nei confronti degli eredi, in conseguenza dell'accettazione dell'eredità. Si ha quindi un'ipotesi di ampliamento della portata soggettiva del titolo esecutivo rispetto all'indicazione letterale del titolo stesso.

(2) Secondo l'opinione dottrinale prevalente è esclusa l'estensione della efficacia del titolo nei confronti del successore a titolo particolare, vista la non configurabilità di una successione del legatario nel debito. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto dopo la formazione del titolo, ma prima della sua notifica, la norma impone che tra la notifica agli eredi del titolo e del precetto intercorra il termine minimo di dieci giorni, per dare agli stessi la possibilità di venire a conoscenza dell'esistenza del titolo garantendo un tempo minimo per adempiere spontaneamente o apprestare eventuali difese (v.475).

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 14653/2015

2Cass. civ. n. 20680/2009

3Cass. civ. n. 25003/2008

4Cass. civ. n. 9365/2000

5Cass. civ. n. 5884/1999

6Cass. civ. n. 7067/1993

7Cass. civ. n. 1436/1990

8Cass. civ. n. 4848/1986

9Cass. civ. n. 1181/1974

10Cass. civ. n. 39/1970