Articolo 478 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Prestazione della cauzione
Dispositivo
Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata (1). Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo [475], o con atto separato che deve essere unito al titolo (2).
Note
(1) Nei casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può imporre il versamento di una cauzione al quale è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo.Tuttavia, è bene precisare che, poiché l'esecuzione forzata ha inizio con l'atto di pignoramento, la prestazione di cauzione non è presupposto della notifica del titolo o del precetto che potrà comunque avvenire e poi, successivamente, verrà pagata la somma della cauzione. Se l'esecuzione viene iniziata, senza cauzione essa sarà ugualmente valida, ma il debitore potrà avvalersi del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617; se l'opposizione non viene proposta, vorrà dire che il debitore, nel cui interesse è imposta la cauzione, vi ha rinunciato.
(2) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 24279/2020
Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente sentenza ribadisce principi già espressi nella sentenza di Cass. Civ. 13069/2007, RV597293 (Rigetta, Trib. Barletta, 10/10/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24279 del 30 novembre 2020)
2Cass. civ. n. 4334/2009
In tema di esecuzione forzata, il creditore procedente onerato dal versamento di una cauzione, ove ritenga - anche giuridicamente - impossibile prestare la cauzione nelle modalità fissate dal giudice, ha l'onere di chiedere al giudice medesimo di modificarle, mentre non gli è consentito scegliere autonomamente di prestare la cauzione con modalità diverse da quelle stabilite dal giudice.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4334 del 23 febbraio 2009)
3Cass. civ. n. 828/1984
L'art. 478 c.p.c. — per il quale se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare la esecuzione finché quella non sia stata prestata — trova applicazione anche con riguardo al precetto, per l'inscindibile dipendenza di tale atto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, con la conseguenza che, ove sia disposta cauzione a norma della riferita disposizione, la sua mancata presentazione comporta preclusione pure per la stessa intimazione del precetto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 828 del 3 febbraio 1984)