Articolo 531 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

Dispositivo

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione (1), salvo diverse consuetudini locali (2).

La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli [516] 2].

Delle cose indicate nell'articolo [515] (3) il giudice dell'esecuzione (4) può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria (5).

Note

(1) Vista la particolare natura dei beni pignorati la legge prevede delle limitazioni temporali per l'effettuazione della vendita. L'istanza di vendita o di assegnazione deve essere comunque presentata entro il termine dei 90 giorni dal pignoramento ai sensi dell'art. 497 del c.p.c..

(2) Alcuni esempi di consuetudini locali a cui la norma si riferisce sono la vendita in mercati distanti dal luogo di produzione o all'estero.

(3) Il comma in analisi si riferisce agli strumenti utilizzati dal proprietario di un fondo per la sua coltivazione ed il suo mantenimento.

(4) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(5) Il giudice dell'esecuzione può decidere di differire la vendita mediante un provvedimento di rigetto dell'istanza proposta dal creditore pignorante. Il provvedimento del giudice contiene il termine entro cui il creditore dovrà riproporre la domanda. E' bene precisare che durante tale periodo rimarrà sospeso il termine dei 90 giorni previsto dall'art. 497.