Articolo 532 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vendita a mezzo di commissionario

Dispositivo

Il giudice dell'esecuzione (1) dispone la vendita [159], [167] senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'[169], affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario (2) (5).

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore [68]; disp. att. 161] dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione [119]; disp. att. 86]. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice (5).

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato [539] (3) (4).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione» ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(2) Tale comma è stato così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Lo scopo di tali modifiche si riscontra nella maggiore attitudine delle vendite a mezzo commissionario di garantire degli utili risultati alle procedure esecutive e rappresenta il netto favore del legislatore per questa tipologia di vendita.L'affidamento dei beni pignorati all'istituto vendite giudiziarie è l'ipotesi normale e non richiede, per espressa previsione normativa, alcuna motivazione. Diversamente, nel caso in cui la vendita sia affidata ad un soggetto specializzato nel settore di competenza ma diverso da un istituto giudiziario sarà necessario un provvedimento all'uopo (ipotesi che si verifica quando la procedura esecutiva ha ad oggetto dei beni di particolare natura che richiede delle competenze specifiche di cui gli istituti giudiziari sono privi).

(3) In vista dell'eventuale vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello da lui fissato, il giudice può imporre al commissionario di prestare idonea cauzione all'atto della nomina. Inoltre, se il commissionario effettua la vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato dal giudice dell'esecuzione, quest'ultimo può ordinargli il pagamento della differenza di prezzo.

(4) In assenza di specifica disciplina al commissionario si applicano le disposizioni relative al contratto di commissione (si vedano gli artt.1731 c.c.). Da questo deriva che il commissionario deve adempiere al proprio incarico utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, il commissionario è l'unico soggetto responsabile del risultato delle operazioni, anche nel caso di inadempienza dell'acquirente a cui il bene sia stato venduto a credito.

(5) Comma così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132, e infine dal D. L. 3 maggio 2016, n. 59, in vigore dal 04 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.