Articolo 532 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vendita a mezzo di commissionario

Dispositivo

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione» ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(2) Tale comma è stato così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Lo scopo di tali modifiche si riscontra nella maggiore attitudine delle vendite a mezzo commissionario di garantire degli utili risultati alle procedure esecutive e rappresenta il netto favore del legislatore per questa tipologia di vendita.L'affidamento dei beni pignorati all'istituto vendite giudiziarie è l'ipotesi normale e non richiede, per espressa previsione normativa, alcuna motivazione. Diversamente, nel caso in cui la vendita sia affidata ad un soggetto specializzato nel settore di competenza ma diverso da un istituto giudiziario sarà necessario un provvedimento all'uopo (ipotesi che si verifica quando la procedura esecutiva ha ad oggetto dei beni di particolare natura che richiede delle competenze specifiche di cui gli istituti giudiziari sono privi).

(3) In vista dell'eventuale vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello da lui fissato, il giudice può imporre al commissionario di prestare idonea cauzione all'atto della nomina. Inoltre, se il commissionario effettua la vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato dal giudice dell'esecuzione, quest'ultimo può ordinargli il pagamento della differenza di prezzo.

(4) In assenza di specifica disciplina al commissionario si applicano le disposizioni relative al contratto di commissione (si vedano gli artt.1731 c.c.). Da questo deriva che il commissionario deve adempiere al proprio incarico utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, il commissionario è l'unico soggetto responsabile del risultato delle operazioni, anche nel caso di inadempienza dell'acquirente a cui il bene sia stato venduto a credito.

(5) Comma così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132, e infine dal D. L. 3 maggio 2016, n. 59, in vigore dal 04 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.