Titolo I - Disposizioni Generali
25 articoli · artt. 568-592
568
Regole generali
Art. 568
569
Ricorso immediato per cassazione
Art. 569
570
Impugnazione del pubblico ministero
Art. 570
571
Impugnazione dell'imputato
Art. 571
572
Richiesta della parte civile o della persona offesa
Art. 572
573
Impugnazione per i soli interessi civili
Art. 573
574
Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili
Art. 574
575
Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
Art. 575
576
Impugnazione della parte civile e del querelante
Art. 576
577
Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
Art. 577
578
Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
Art. 578
579
Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
Art. 579
580
Conversione del ricorso in appello
Art. 580
581
Forma dell'impugnazione
Art. 581
582
Presentazione dell'impugnazione
Art. 582
583
Spedizione dell'atto di impugnazione
Art. 583
584
Notificazione della impugnazione
Art. 584
585
Termini per l'impugnazione
Art. 585
586
Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
Art. 586
587
Estensione dell'impugnazione
Art. 587
588
Sospensione della esecuzione
Art. 588
589
Rinuncia all'impugnazione
Art. 589
590
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
Art. 590
591
Inammissibilità dell'impugnazione
Art. 591
592
Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
Art. 592