Articolo 472 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Casi in cui si procede a porte chiuse

Dispositivo

Note

(1) Non deve essere confuso con il segreto di Stato in senso stretto, la cui conoscenza sarebbe vietata non soltanto al pubblico, ma anche allo stesso giudice ex artt.202 e256.

(2) Periodo soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera p) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(3) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione."

(4) Ciò non significa che necessariamente deve essere esclusa la pubblicità mediata, ovvero la presenza della stampa, che ai sensi dell'art. 473, comma 2, il giudice può consentire.

(5) Il presente comma è stato prima aggiunto dall'art. 15, della l. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato dall'art. 13, della l. 3 agosto 1998, n. 269 e dall'art. 15, comma 9, della l. 11 agosto 2003, n. 228.

(6) Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse ex art. 147 terdisp. att. del presente codice.