Articolo 472 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Casi in cui si procede a porte chiuse
Dispositivo
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato (1). [Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all'articolo [268] quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale] (2) (3).
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati (4).
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli [600] [600], [600], [600], [601], [602], [609], [609], e [609], del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto (5) (6).
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.
Note
(1) Non deve essere confuso con il segreto di Stato in senso stretto, la cui conoscenza sarebbe vietata non soltanto al pubblico, ma anche allo stesso giudice ex artt.202 e256.
(2) Periodo soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera p) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(3) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione."
(4) Ciò non significa che necessariamente deve essere esclusa la pubblicità mediata, ovvero la presenza della stampa, che ai sensi dell'art. 473, comma 2, il giudice può consentire.
(5) Il presente comma è stato prima aggiunto dall'art. 15, della l. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato dall'art. 13, della l. 3 agosto 1998, n. 269 e dall'art. 15, comma 9, della l. 11 agosto 2003, n. 228.
(6) Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse ex art. 147 terdisp. att. del presente codice.