Articolo 209 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Regole per l'esame
Dispositivo
1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli [194], [198] comma 2 e [499] e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo [195].
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale [136] (1).
Note
(1) Sebbene non si parli, come per il testimone, di un obbligo di rispondere secondo verità, né sia prevista una facoltà di non rispondere, dell'eventuale rifiuto è comunque fatta menzione nel verbale che, essendo destinato a confluire nel fascicolo dibattimentale (art. 515) e quindi tra le prove utilizzabili (art. 526), è in grado di far assumere valore a tale atteggiamento negativo.
Massime giurisprudenziali (21)
1Cass. pen. n. 22651/2010
Al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo. (Annulla in parte senza rinvio, App. Bologna, 20/03/2009).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22651 del 21 aprile 2010)
2Cass. pen. n. 9239/2010
Non è consentito al giudice desumere, dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9239 del 19 gennaio 2010)
3Cass. pen. n. 14914/2009
Anche in mancanza di una rinuncia del P.M. all'espletamento dell'esame dell'imputato, ritualmente ammesso e fissato, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, allorché l'imputato stesso non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente, adducendo un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 29 maggio 2006).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14914 del 25 febbraio 2009)
4Cass. pen. n. 20591/2008
La confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa purchè il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 11 Aprile 2005).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 20591 del 5 marzo 2008)
5Cass. pen. n. 11423/2008
Nel giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il giudice, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, può valutare il comportamento silenzioso o mendace, legittimamente tenuto nel procedimento penale dall'imputato, per escludere il suo diritto all'equo indennizzo. (Annulla con rinvio, App. Trieste, 13 luglio 2006).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11423 del 21 febbraio 2008)
6Cass. pen. n. 13604/2008
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'imputato che, avendone la possibilità, ometta di giustificare un comportamento a sé obiettivamente sfavorevole, è idonea ad integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione suddetta. (Fattispecie in cui l'interessato, risultato in assiduo contatto telefonico con soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, non aveva fornito alcuna giustificazione in merito a tale fatto, di causale incidenza nell'adozione del provvedimento restrittivo). (Rigetta, App. Cagliari, 5 giugno 2007).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13604 del 13 febbraio 2008)
7Cass. pen. n. 40317/2006
Anche in assenza di una rinuncia del P.M. all'espletamento dell'esame dell'imputato, ritualmente ammesso e fissato, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, allorché l'imputato stesso non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente, adducendo un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40317 del 10 novembre 2006)
8Cass. pen. n. 12182/2006
In virtù del principio "nemo tenetur se detegere", l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza; tuttavia, al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze (nella specie la sorpresa in flagranza di reato dell'imputato ad opera della polizia), la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (nella specie la mancata giustificazione della propria presenza all'interno di una scuola elementare in cui era stato sorpreso insieme ad altri a smontare infissi). (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 8 Aprile 2005).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12182 del 14 febbraio 2006)
9Cass. pen. n. 47345/2005
Il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni. (Rigetta, Giud.pace Acireale, 8 Aprile 2003).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 47345 del 3 novembre 2005)
10Cass. pen. n. 13714/2005
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza o il mendacio, pur essendo mezzi che l'imputato o indagato ha il diritto di utilizzare per difendersi dall'accusa, possono essere valutati dal giudice come un comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato,il quale in tal modo ha concorso a dare causa all'ingiusta detenzione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13714 del 17 febbraio 2005)
11Cass. pen. n. 40811/2004
La mancata assunzione dell'esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta, determina una nullità assoluta ma non insanabile e, pertanto, non è più deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40811 del 8 giugno 2004)
12Cass. pen. n. 3458/1999
In tema di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni sul fatto altrui, la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 l. 7 agosto 1997 n. 267 comporta che il recupero del contraddittorio, ora da attuarsi, a seguito della sentenza della C. cost. n. 361 del 1998, secondo il modulo della "capitolazione" previsto dall'art. 468 c.p.p., presuppone sempre la richiesta della parte interessata, giacchè, in mancanza della stessa, le dichiarazioni di cui era stata già data lettura conservano la loro valenza probatoria. Ove la richiesta sia stata già formulata e sia stata disposta la citazione del dichiarante, nel caso in cui questi persista nel rifiuto di rispondere, le dichiarazioni precedentemente rese devono essere valutate non con il criterio più restrittivo delineato dall'art. 6 comma 5, l. n. 267 del 1997, ma con quello indicato dall'art. 500 comma 4 c.p.p., in attuazione del più generale principio accolto dall'art. 192 comma 3, del medesimo codice, al quale la stessa C. cost. ha fatto esplicito riferimento nella richiamata sentenza.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3458 del 13 gennaio 1999)
13Cass. pen. n. 179/1998
La disciplina legislativa risultante a seguito della sentenza della C. cost. del 2 novembre 1998 n. 361, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 513 c.p.p. nel testo introdotto dalla l. 7 agosto 1997 n. 267, nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500 commi 2 bis e 4 c.p.p., si osserva anche nei giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione. Peraltro, il recupero del contraddittorio attraverso il modulo della "capitolazione" di cui all'art. 468 c.p.p., secondo le prescrizioni dell'art. 500, commi 2 bis e 4, dello stesso codice, deve avvenire mediante lo strumento dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e ciò solo nel caso di un'esplicita richiesta di parte, trovando altrimenti applicazione le regole di assunzione - ma non le regole di giudizio, in quanto irrimediabilmente colpite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale - stabilite dall'art. 513 nel testo anteriore alla "novella" introdotta con la l. n. 267 del 1997 cit.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 179 del 30 novembre 1998)
14Cass. pen. n. 5387/1997
In virtù delle regole che disciplinano l'ammissione e l'assunzione delle prove nel vigente codice di rito, una prova, a carico o a discarico, viene, con la sua ammissione, posta a disposizione del contraddittorio, con la conseguenza che, pur in presenza della rinuncia di una parte, resta fermo il potere dell'altra parte di procedere alla sua assunzione; ove anche questa parte rinunci, sia pure tacitamente, ad esercitare il suo diritto alla prova - ad esempio, non rivolgendo domande al teste - non occorre una ordinanza con la quale il giudice, previa audizione delle parti, revochi il precedente provvedimento di ammissione della prova: ed invero, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, in cui gli è consentito indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori elementi, il giudice non è tenuto ad interpellare le parti, quando esse con il loro comportamento concludente abbiano dato concreta attuazione al principio di disponibilità della prova.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5387 del 28 aprile 1997)
15Cass. pen. n. 2993/1997
L'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza. L'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore de teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2993 del 5 marzo 1997)
16Cass. pen. n. 2100/1996
Gli atti di polizia giudiziaria, in particolare le sommarie informazioni di cui all'art. 351 cod. proc. pen., che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione), possono essere utilizzati nella fase dell'indagine preliminare per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa ogni possibilità di utilizzazione degli stessi in fase di dibattimento è strettamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritta dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2100 del 10 settembre 1996)
17Cass. pen. n. 11674/1995
La dichiarazione dell'imputato di reato collegato, pur se assunta irritualmente con forma della testimonianza e la pronuncia della formula di cui all'art. 497, comma 2, c.p.p., possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre che non sia stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita dall'art. 198, comma 2, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11674 del 13 ottobre 1995)
18Cass. pen. n. 794/1995
Il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indipendenti da cause patologiche) dell'imputato - posto dall'art. 220 comma 2 c.p.p. - non si estende anche alla persona offesa - teste, la cui deposizione - proprio perchè essa può essere assunta da sola come fonte di prova - deve essere sottoposta ad una rigorosa indagine positiva sulla credibilità accompagnata da un controllo sulla credibilità soggettiva e deve essere verificata anche ai sensi del comma 2 dell'art. 196 stesso codice (capacità di testimoniare): la verifica della "idoneità mentale" è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. Ciò non significa che sia possibile demandare ad un perito la verifica dell'attendibilità del testimone, ma non esclude che il giudice possa ritenere utile un apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche: al giudicante spetta pur sempre l'ultima parola attraverso il vaglio critico delle nozioni acquisite alle quali non inserisce alcuna deterministica valenza ai fini decisionali.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 794 del 28 settembre 1995)
19Cass. pen. n. 12729/1994
E' manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24 comma 2 e 76 cost., la questione di legittimità dell'art. 210 c.p.p. nella parte in cui non prescrive che una persona che si assume essere concussa ma che potrebbe rivelarsi un corruttore venga esaminata quale coimputato di un reato connesso. Il sistema, infatti, in tal modo strutturato, oltre a rivelarsi in tutto ragionevole proprio alla stregua dei principi che governano le diverse tipologie di dichiarazioni aventi rilevanza processuale e che restano designate, sul piano della loro provenienza, dalle qualifiche formali di volta in volta attribuite, risulta pure assolutamente rispettoso del diritto di difesa dell'imputato, considerando i principi che danno regolamentazione alle modalità di verifica sia delle dichiarazioni testimoniali sia delle dichiarazioni rese da imputato in procedimento connesso o collegato. Peraltro, se un epilogo sfavorevole all'imputato sia la conseguenza di pregresse dichiarazioni falsamente rivolte contro di lui, non potrà non derivarne, in osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale, il perseguimento per un diverso reato (calunnia, falsa testimonianza, etc.). Nè, d'altro canto, può essere utilmente chiamato in causa l'art. 2 n. 73 della l. 16 febbraio 1987 n. 81 (e, quindi, l'art. 76 cost.), perchè il parametro invocato concerne non l'utilizzazione della prova ma la sua assunzione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12729 del 17 ottobre 1994)
20Cass. pen. n. 5177/1994
Le norme che stabiliscono l'ordine di assunzione delle prove hanno natura ordinatoria e per la loro violazione non è prevista alcuna comminatoria di nullità od inutilizzabilità delle prove stesse. (Fattispecie relativa ad assunzione dell'esame dell'imputato prima da parte del p.m. e poi da parte del difensore).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5177 del 30 marzo 1994)
21Cass. pen. n. 3252/1994
La disciplina prevista dall'art. 468 c.p.p. (deposito, a pena di inammissibilità, della lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame) non può estendersi alle persone imputate in procedimento connesso, sia per l'inequivoco tenore letterale della norma, sia perché l'esame di queste ultime è dal codice collocato non già nella parte relativa alla testimonianza (artt. 194 ss.), ma in quella relativa all'esame delle parti (artt. 208 ss.), avendo il legislatore preferito omologare tale fonte processuale alle parti private, cui è naturalmente assimilabile per la posizione di soggetto portatore di un concreto interesse processuale, piuttosto che al testimone, per definizione neutrale e disinteressato. La tassatività della previsione dell'art. 468 e la sua inestensibilità per analogia derivano, inoltre, ex art. 14 delle cosiddette preleggi, dalla sua natura di norma eccezionale in quanto costituente rilevante ostacolo all'esercizio del diritto alla prova, riconosciuto in via di principio generale dall'art. 190 c.p.p. e, ancor prima, dalla direttiva n. 69 delle legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3252 del 14 febbraio 1994)