Articolo 210 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Esame di persona imputata in un procedimento connesso
Dispositivo
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo [12], comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone [18], sono esaminate a richiesta di parte [190] 1], ovvero, nel caso indicato nell'articolo [195], anche di ufficio [190] 2] (1).
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo [132]. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia [96] è designato un difensore di ufficio [97].
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo [66] comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere [653].
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli [194], [195], [498], [499] e [500].
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo [12], comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo [371], comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo [64], comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli [197] e [497] (2).
Note
(1) Il primo comma è stato così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a) della l. 1 marzo 2001, n. 63.
(2) L'ultimo comma è stato sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 1 marzo 2001, n. 63.
Massime giurisprudenziali (24)
1Cass. pen. n. 19730/2018
Le dichiarazioni della persona informata sui fatti ( ivi comprese quelle della persona offesa) in ordine alle caratteristiche somatiche del soggetto riconosciuto, successive alla positiva individuazione fotografica, devono essere valutate alla luce della peculiare natura della dichiarazione ed impediscono, se i contenuti non si pongono in linea con gli esiti della precedente individuazione fotografica, automatici effetti caducatori di quest'ultima.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19730 del 7 maggio 2018)
2Cass. pen. n. 13844/2017
In tema di valutazione di attendibilità, l'obbligo di dire la verità gravante sul teste assistito, accrescendo il grado di affidabilità della fonte, può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. (C.Cost. n.265 del 2004).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13844 del 21 marzo 2017)
3Cass. pen. n. 20804/2013
L'imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato - in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 209 cod. proc. pen. - all'imputato di procedimento connesso, di cui all'art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all'art. 195 cod. proc. pen.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 20804 del 14 maggio 2013)
4Cass. pen. n. 43187/2012
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale, bensì la nullità della medesima ex art. 178 lett. c), c.p.p., atteso che la legge non vieta l'esame dell'imputato in processo connesso o collegato, ma semplicemente prescrive che esso sia assunto secondo determinate formalità.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 43187 del 8 novembre 2012)
5Cass. pen. n. 14991/2012
Le disposizioni che impediscono di utilizzare le dichiarazioni rese dal soggetto che si sia avvalso poi della facoltà di non rispondere sono poste a presidio dei diritti di difesa dell'imputato nel senso che non possono essere utilizzate per giustificare un giudizio di colpevolezza, ma di esse si può tener conto sempre a favore dell'imputato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14991 del 18 aprile 2012)
6Cass. pen. n. 11805/2004
In applicazione del principio tempus regit actum deve escludersi l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato ai sensi dell'art. 210 c.p.p., senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), c.p.p., quando trattisi di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento; nè potendosi in contrario invocare il disposto di cui all'art. 26, comma secondo, della citata legge n. 63/2001, giacchè l'obbligo ivi previsto di rinnovazione degli atti nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni vale soltanto se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11805 del 11 marzo 2004)
7Cass. pen. n. 34076/2003
In tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., il giudizio di credibilità del dichiarante e di attendibilità delle dichiarazioni deve essere l'esito di una motivata valutazione autonoma del giudicante e non può essere soddisfatto dal mero rinvio a quanto avvenuto in separati procedimenti che si risolva in un acritico recepimento di valutazioni operate da altri giudicanti (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nella quale il giudice del merito, in addebito di cessione di sostanze stupefacenti, aveva utilizzato, come riscontro individualizzante delle dichiarazioni di accusa, una sentenza irrevocabile di condanna «perché documenta che l'imputato disponeva di eroina e non a scopo personale»).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34076 del 8 agosto 2003)
8Cass. pen. n. 12277/2002
In tema di «giusto processo», la possibilità prevista dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 26, comma 4, della legge 1 marzo 2001 n. 63, di utilizzazione delle dichiarazioni extradibattimentali già acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, trova applicazione ove si tratti di dichiarazioni provenienti da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all'esame dibattimentale. Ne consegue che, al fine di accertare la persistenza della volontà del dichiarante di sottrarsi all'esame, deve esserne disposta la citazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12277 del 28 marzo 2002)
9Cass. pen. n. 7765/2002
L'ordinanza con cui il giudice di primo grado disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato ai fini dell'esame e l'assunzione di esso senza il preventivo avvertimento della facoltà di non rispondere (in violazione degli artt. 490 e 210 c.p.p.) è illegittima e comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ex art. 526 c.p.p., ma non anche la nullità e l'inutilizzabilità di tutte le altre prove, legittimamente acquisite nel dibattimento in modo autonomo e nelle forme consentite, non sussistendo tra queste ultime e l'atto nullo un rapporto di dipendenza effettiva ovvero un nesso per cui l'atto dichiarato nullo costituisca la ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7765 del 27 febbraio 2002)
10Cass. pen. n. 8131/2000
In tema di esame testimoniale, quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto sarà esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8131 del 12 luglio 2000)
11Cass. pen. n. 13648/1999
In tema di esame di persona imputata in procedimento connesso, mentre il divieto di cui all'art. 63 c.p.p. (che comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere ascoltato quale indagato) inerisce alle sole dichiarazioni autoindizianti, il riferimento che l'art. 210 c.p.p. fa all'art. 12 stesso codice deve ritenersi limitato alla ipotesi della sola connessione soggettiva (lettera a del predetto articolo 12), la quale si realizza nel concorso o nella cooperazione di persone nel reato, ovvero nella causazione dell'evento da parte di più persone, con condotte indipendenti. Restano dunque escluse dalla previsione sia la così detta connessione teleologica, sia quella occasionale, di cui all'art. 12 lettera c) c.p.p. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, chiamato a rispondere di lesioni personali, che aveva dedotto la inutilizzabilità delle dichiarazioni di un teste, diverso dalla vittima del reato, il quale, in altro procedimento, era imputato di ingiurie in suo danno).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13648 del 30 novembre 1999)
12Cass. pen. n. 1491/1999
L'esame dibattimentale di soggetti già iscritti nel registro degli indagati per fatti connessi o collegati a quelli per i quali si procede - pur se ascoltati dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari senza l'assistenza del difensore - deve avvenire nelle forme previste dall'art. 210 c.p.p. e non in quelle previste per l'escussione testimoniale; e ciò anche per quanto riguarda le dichiarazioni che i predetti soggetti abbiano reso nei confronti di terze persone. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la valutazione ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p. delle dichiarazioni rese dalle persone sopra indicate costituisca un mero espediente, inidoneo, per altro, a sanare la sanzione di inutilizzabilità di cui al secondo comma dell'art. 63 c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1491 del 4 ottobre 1999)
13Cass. pen. n. 9531/1999
In tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., il riscontro richiesto dalla legge non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza dell'incolpato, che renderebbe superflua la verifica delle dichiarazioni accusatorie, ben potendo essere ravvisato in elementi fattuali o logici che ne dimostrino per taluni effetti la veridicità e, integrandosi con esse, ne garantiscano l'attendibilità anche ab extrinseco. Ed invero tali dichiarazioni se risultano già riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, rafforzano l'attendibilità intrinseca del dichiarante e si proiettano sull'ulteriore controllo da effettuarsi in ordine al contenuto individualizzante delle dichiarazioni, per il quale i riscontri, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata. Ne consegue che le dichiarazioni accusatorie rese ex art. 210 c.p.p. richiedono riscontri di qualsiasi natura, ma comunque attinenti alla individuale posizione dell'incolpato, la cui idoneità a confermare l'attendibilità del dichiarante va valutata con minor rigore quando la vicenda da questi narrata sia già nei suoi aspetti obiettivi riscontrata.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9531 del 23 luglio 1999)
14Cass. pen. n. 1226/1999
In tema di lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p., la normativa transitoria di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 267 subordina l'applicabilità delle nuove regole, nei giudizi di merito in corso, al duplice presupposto che vi sia la richiesta della parte interessata e che non sussistano preclusioni derivanti dal giudicato o dai limiti di devoluzione dell'impugnazione; ne deriva che solo la richiesta della parte e la successiva rinnovazione dell'esame rende applicabili nel procedimento le nuove regole sulla prova e che, in mancanza, le dichiarazioni acquisite mediante lettura sono pienamente utilizzabili, in conformità a quanto disponeva il previgente testo dell'art. 513 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1226 del 29 gennaio 1999)
15Cass. pen. n. 8796/1998
Le dichiarazioni rese dal coimputato che nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 210 c.p.p., sia stato invitato a rispondere secondo verità, in virtù dell'art. 198 c.p.p., sono utilizzabili. Ciò in quanto l'esortazione a dire il vero, pur se non prevista con riferimento alla qualità del soggetto, non è vietata da alcuna statuizione processuale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8796 del 28 luglio 1998)
16Cass. pen. n. 2383/1998
Non dà luogo a inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati o persone sottoposte a indagini per reati connessi o interprobatoriamente collegati, cui si riferiscono gli artt. 210 e 363 c.p.p., il fatto che costoro siano stati previamente invitati a dire la verità, qualora non avessero inteso avvalersi della facoltà di non rispondere, costituendo un tale invito una semplice irregolarità, priva di sanzione processuale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2383 del 5 giugno 1998)
17Cass. pen. n. 3686/1998
Il regime di valutabilità delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni è diverso per il testimone e per l'imputato in procedimento connesso, solo le prime potendo valere, in presenza degli opportuni riscontri, come prova dei fatti in esse affermati ai sensi dell'art. 500, comma 4, ed essendo invece limitate le seconde, secondo il disposto dell'art. 500, comma 3, espressamente richiamato dall'art. 503 comma 4, a stabilire la credibilità della persona esaminata; ciò si evince dal fatto che l'art. 210, comma 5, c.p.p. rinvia soltanto agli artt. 194, 195, 499 e 503 ma non all'art. 500 comma 3, e trova giustificazione nella circostanza che la persona imputata in un procedimento connesso può rendere dichiarazioni ispirate al solo intento di difesa che non possono essere equiparate a quelle del teste tenuto invece a rispondere secondo verità.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3686 del 25 marzo 1998)
18Cass. pen. n. 8007/1996
Perché possa trovare applicazione la particolare disciplina prevista dall'art. 210 c.p.p. per l'esame delle persone imputate in procedimento connesso, occorre la pendenza a carico delle stesse di un procedimento penale connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. con quello per cui si procede. Tale connessione deve essere concreta ed attuale, e non già meramente astratta e potenziale.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8007 del 14 agosto 1996)
19Cass. pen. n. 855/1996
Il divieto di assumere come testimoni le persone menzionate nell'art. 210, comma 1, c.p.p. permane anche dopo che sia intervenuta nei loro confronti sentenza irrevocabile di condanna. (A sostegno del principio di cui in massima, la S.C. ha rammentato l'espressione «si è proceduto separatamente» — che figura nello stesso comma 1 dell'art. 210 — e la formulazione dell'art. 197, lett. a) c.p.p., secondo cui il divieto di assumere come testimoni le dette persone viene meno con l'irrevocabilità della sola sentenza di proscioglimento, ma non anche di quella di condanna).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 855 del 27 gennaio 1996)
20Cass. pen. n. 9122/1995
Le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta ad indagini e non è ancora imputata. L'art. 61 c.p.p. infatti estende a tale persona i diritti e garanzie dell'imputato; d'altro canto non v'è dubbio che le norme di cui sopra sono dettate in vista di una tutela rispetto alla possibilità di autoincriminazione che per l'indagato vale non meno che per l'imputato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9122 del 25 agosto 1995)
21Cass. pen. n. 119/1995
La possibilità di esaminare persone imputate in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.) comprende anche coloro nei confronti delle quali, inizialmente imputate nello stesso procedimento, sia poi intervenuta separazione del giudizio (nella specie, per intervenuto patteggiamento all'udienza preliminare). Ne consegue, in caso di esercizio della facoltà di non rispondere, l'applicazione dell'art. 513 comma 2 c.p.p., quale risulta a seguito della sentenza n. 254/92 della Corte costituzionale, sì che, dopo tale pronuncia, si deve ritenere privilegiata l'esigenza di un processo giusto alla rigidità della formale assunzione del mezzo di prova.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 119 del 10 gennaio 1995)
22Cass. pen. n. 4081/1994
Le dichiarazioni di persona imputata in reato connesso, rese alla polizia giudiziaria, senza l'assistenza del difensore, a norma dell'art. 350, comma 7, c.p.p., non possono essere utilizzate nel dibattimento, ma possono essere prese in conto nel giudizio abbreviato, essendo quest'ultimo regolato da norme attinenti alla fase delle indagini preliminari.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4081 del 7 aprile 1994)
23Cass. pen. n. 3252/1994
La disciplina prevista dall'art. 468 c.p.p. (deposito, a pena di inammissibilità, della lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame) non può estendersi alle persone imputate in procedimento connesso, sia per l'inequivoco tenore letterale della norma, sia perché l'esame di queste ultime è dal codice collocato non già nella parte relativa alla testimonianza (artt. 194 ss.), ma in quella relativa all'esame delle parti (artt. 208 ss.), avendo il legislatore preferito omologare tale fonte processuale alle parti private, cui è naturalmente assimilabile per la posizione di soggetto portatore di un concreto interesse processuale, piuttosto che al testimone, per definizione neutrale e disinteressato. La tassatività della previsione dell'art. 468 e la sua inestensibilità per analogia derivano, inoltre, ex art. 14 delle cosiddette preleggi, dalla sua natura di norma eccezionale in quanto costituente rilevante ostacolo all'esercizio del diritto alla prova, riconosciuto in via di principio generale dall'art. 190 c.p.p. e, ancor prima, dalla direttiva n. 69 delle legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3252 del 14 febbraio 1994)
24Cass. pen. n. 1048/1992
L'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura.–Le dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2 lett. b) c.p.p., da valutare unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma 4, c.p.p., sono quelle rese da imputato di un reato che sia collegato a quello per cui si procede con un vero e proprio rapporto di connessione probatoria, ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali, tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità, o quando gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un procedimento, spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un diverso procedimento.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1048 del 1 febbraio 1992)