Articolo 53 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Uso legittimo delle armi

Dispositivo

Note

(1) L'istituto dell'uso legittimo delle armi è una disposizione autonoma, ma sussidiaria ed aggiuntiva,in quanto opera solo qualora difettino i presupposti della legittima difesa (v.52) e dell'adempimento del dovere (v.51), come si evince dalla clausola d'apertura.

(2) Essendo tale scriminante riconoscibile solo in capo a soggetti determinati, qualificabili come pubblici ufficiali, l'uso dell'arma dovrà essere considerato solo al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio inciso ovvero, secondo l'interpretazione fornita da parte della dottrina, di eliminare un ostacolo che si è frapposto tra il pubblico ufficiale e il dovere da adempiere. Questa impostazione porta ad escludere la scriminante non solo nei casi in cui il soggetto abbia agito per un fine privato (come uno scopo di vendetta), ma anche i casi quando lo scopo fosse l'adempimento di una facoltà, non quindi un dovere del proprio ufficio.

(3) Sono due i casi in cui è possibile che il pubblico ufficiale faccia un uso legittimo delle armi ovvero quando sarà costretto dalla necessità direspingere una violenza(rivolta nei confronti del pubblico ufficiale stesso o di cose o persone che questi ha il dovere di tutelare) o divincere una resistenza, fermo restando il compito del giudice di valutare concretamente se queste erano tali da dover essere vinte con le armi. Si ricordi che la resistenza di cui parla la norma è intesa come resistenza attiva (si pensi ad esempio al caso di colui che al momento dell'arresto esplode un colpo di pistola contro il pubblico ufficiale e poi si dà alla fuga). Non vi rientrano dunque i casi diresistenza passiva, che è,per chiarire, quella opposta dagli scioperanti che si distendono sui binari per impedire il passaggio dei treni. La dottrina più recente ha però criticato questa impostazione, argomentando sulla base del fatto che la norma in esame non distingue tra resistenza passiva e resistenza attiva e giungendo così a concludere che è ammissibile anche se vi è una condotta passiva che mira a contrastare l'intervento dell'autorità, la quale in ogni caso deve rispettare il criterio della proporzione.

(4) IL comma in esame è stato modificato dalla l. 22 maggio 1975, n. 152 (art. 14). Tale intervento è stato oggetto di numerose critiche. In primo luogo si è discusso in ordine all'effettiva utilità di tale introduzione, dal momento che il concetto diviolenza da respingereintegrerebbe di per sé i vari delitti specificati. Inoltre la dottrina si è chiesta se la locuzione "per impedire la consumazione di delitti" legittimi l'uso delle armi per impedire atti meramente preparatori, prodromici al tentativo, interpretazione che suscita non poche perplessità.

(5) La scriminante opera anche nei confronti del privato, solo qualora la richiesta di intervenire, rivoltagli dal pubblico ufficiale, sia stata fatta nei limiti e nei casi previsti dagli artt.652 c.p. e380 c.p.p..A proposito si ricordi che bisogna distinguere i casi in cui sia il pubblico ufficiale che fa direttamente uso o ordina di far uso delle armi, dai casi n cui chi ne fa uso agisce per ordine del superiore, Nella prima ipotesi opera la scriminante in esame, mentre nella seconda l'adempimento del dovere (v.51),se ed in quanto ne sussistano i presupposti.

(6) Legge consente l'uso delle armi, nei casi in cui lo ritiene necessario, ad esempio, per per l'esecuzione dei provvedimenti di pubblica sicurezza, quando gli interessati non vi ottemperino o per impedire i passaggi abusivi delle frontiere dello Stato o per arrestare persone in attitudine di contrabbando (v. l. 4 marzo 1958, n. 100) o di armi per impedire le evasioni dei detenuti o violenza tra i medesimi (art. 41, l. 26 luglio 1975, n. 354).

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. pen. n. 2847/2025

2Cass. pen. n. 3727/2024

3Cass. pen. n. 35962/2020

4Cass. pen. n. 6719/2015

5Cass. pen. n. 14670/2011

6Cass. pen. n. 45015/2008

7Cass. pen. n. 854/2008

8Cass. pen. n. 7337/2004

9Cass. pen. n. 9961/2000

10Cass. pen. n. 7570/1999

11Cass. pen. n. 2148/1995

12Cass. pen. n. 12137/1991

13Cass. pen. n. 7583/1991

14Cass. pen. n. 5527/1991

15Cass. pen. n. 6327/1989

16Cass. pen. n. 941/1983