Articolo 234 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Dispositivo

Note

(1) Tale divieto trova applicazione al ricorrere di precisi presupposti: se si tratta di casi di ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza abituale e qualora il soggetto sia riconosciuto socialmente pericoloso in relazione all'abuso di sostanze alcooliche. Alla presenza di dette condizioni è possibile che venga imposto dunque il divieto di recarsi regolarmente nei luoghi indicati, ferma restando comunque la possibilità di recarvisi sporadicamente.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 1345/1973

2Cass. pen. n. 201/1973