Articolo 441 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Dispositivo

Note

(1) La fattispecie si differenzia da quanto previsto all'art. 440, in materia di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, in quanto ha per oggetto cose destinate al commercio, ovvero oggetto di scambio o circolazione dietro corrispettivo.

(2) S viene quindi a determinare per esclusione l'oggetto della tutela, che di conseguenza si riferisce a tutte le cose non previste dagli articoli precedenti da cui possa derivare un pericolo concreto per la salute pubblica, come ad esempio i presidi medico-chirurgici che non sono classificabili come medicinali.

(3) Secondo alcuni autori, dal momento che le acque non destinate direttamente all'alimentazione non integrano la tutela predisposta dagli artt.439 e440, la loro adulterazione o contraffazione viene qui criminalizzata.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 9086/1996