Articolo 442 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Dispositivo

Note

(1) Detenere per il commercio significa avere la disponibilità degli alimenti o delle altre sostanze pericolose, che quindi possono essere prontamente commercializzate.

(2) S'intende l'offrire in vendita o in permuta al pubblico la sostanza pericolosa, anche per il tramite di intermediari.

(3) Rispetto al porre in commercio, la distribuzione si pone come condotta residuale, intendendosi per tale la consegna delle cose pericolose al pubblico, al di fuori però di operazioni commerciali in senso stretto.

(4) Per sostanze contraffatte s'intendono quelle sostanze che deliberatamente e fraudolentemente presentino false dichiarazioni a proposito delle loro origine o identità.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 52574/2017

2Cass. pen. n. 23543/2014

3Cass. pen. n. 1503/1966