Articolo 617 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Dispositivo
(1) (2)Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. [266]-[271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni (3) (4).
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo [615], secondo comma, numero 1) (6).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (5) (6).
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 4, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3) Viene perseguita la mera messa in opera di tali strumenti, non essendo quindi richiesto che questi vengano poi effettivamente utilizzati.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 4, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(5) Si tratta di una circostanza aggravante e non quindi di reato proprio, dal momento che il fatto considerato reato è il medesimo di cui al comma primo di tale articolo.
(6) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e) della L. 28 giugno 2024, n. 90, il quale ha disposto l'introduzione di un comma dopo il primo e la modifica del comma 2.
Massime giurisprudenziali (12)
1Cass. pen. n. 1834/2021
Integra il delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. l'installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ovvero qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi, al di fuori dell'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1834 del 26 novembre 2021)
2Cass. pen. n. 15071/2019
I programmi informatici denominati "spy-software" che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un "tablet" o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15071 del 18 marzo 2019)
3Cass. pen. n. 39279/2018
Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall'art.617-bis cod. pen., si configura solo se l'installazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente, per cui il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un "jammer telefonico", ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l'apparecchio.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39279 del 30 agosto 2018)
4Cass. pen. n. 3061/2011
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis e 623 bis c.p.), la condotta di colui che installi una telecamera - occultandola all'interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo - con l'obiettivo rivolto all'ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi. Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3061 del 27 gennaio 2011)
5Cass. pen. n. 13745/2008
Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis c.p., e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923, l'installazione di una apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia. (Nella specie, l'imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di altre forze di polizia)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13745 del 2 aprile 2008)
6Cass. pen. n. 5299/2008
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.), e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923 (che sanziona chiunque, senza l'espressa autorizzazione del competente ministero, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica), la condotta di colui che installi un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri, considerata la modifica del quadro normativo, intervenuta ad opera dell'art. 8 della L. n. 547 del 1993, che ha modificato l'art. 623 bis c.p. — eliminando il riferimento alle trasmissioni effettuate «con collegamento su filo o ad onde guidate» — ed ha, pertanto, ampliato l'area di operatività della disciplina dettata dal codice a tutela dell'inviolabilità dei segreti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5299 del 1 febbraio 2008)
7Cass. pen. n. 4264/2006
Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) qualora all'interno dell'abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell'auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4264 del 2 febbraio 2006)
8Cass. pen. n. 48285/2004
Il reato previsto dall'art. 617 bis c.p. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48285 del 15 dicembre 2004)
9Cass. pen. n. 25488/2004
Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617 bis c.p. l'installazione di una apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa della Polizia.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25488 del 8 giugno 2004)
10Cass. pen. n. 12698/2003
È configurabile il reato previsto dall'art. 617 bis c.p. a carico del coniuge che installa nella propria abitazione un apparecchio di registrazione delle comunicazioni telefoniche dell'altro coniuge con terzi, nella situazione conflittuale indotta dalla separazione già in atto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12698 del 18 marzo 2003)
11Cass. pen. n. 12655/2001
Il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 617 bis c.p.) sussiste ogniqualvolta la installazione della apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l'agente non partecipi. (Fattispecie in cui la installazione era stata effettuata dal marito sull'apparecchio telefonico in uso ad entrambi i coniugi, allo scopo di intercettare le comunicazioni cui prendeva parte la moglie).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12655 del 29 marzo 2001)
12Cass. pen. n. 13793/1999
L'installazione abusiva di una ricetrasmittente collegata al telefono di una abitazione, con la quale si rende possibile la intercettazione delle comunicazioni telefoniche che avvengono su tale utenza, realizza la condotta descritta dall'art. 617 bis c.p., mentre la previsione di cui all'art. 615 bis c.p. riguarda il diverso caso di indebita captazione di notizie o di immagini attinenti alla sfera privata mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora (cineprese, videocamere, apparecchi magnetofonici), al di fuori, dunque, della intercettazione di conversazioni telefoniche intercorrenti tra la vittima del reato e terzi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva abusivamente installato una ricetrasmittente collegata al telefono della moglie separata).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13793 del 1 dicembre 1999)