Sussistenza di perdite non ripianate - diritto alla conversione e rapporto di cambio delle obbligazioni

Triveneto · H.K.14 · 9-2020

Altre forme di partecipazione - Obbligazioni convertibili

Massima

In presenza di perdite di qualunque entità, siano o meno formalmente accertate, gli obbligazionisti conservano inalterato il loro diritto di conversione secondo il rapporto di cambio originario fino a quando non sia ridotto il numero delle azioni emesse in dipendenza della riduzione (o azzeramento) del capitale a copertura delle medesime.

Il rapporto di cambio non subisce pertanto modifiche nel caso in cui le perdite vengano ripianate con utilizzo di riserve di patrimonio o mediante riduzione del capitale senza riduzione del numero delle azioni (dunque attraverso la diminuzione del solo loro valore nominale, implicito o esplicito che sia).

La disciplina dell’art. 2420-bis, comma 5, c.c. è volta a conservare inalterato il rapporto di cambio in relazione alle percentuali partecipative e non al capitale (anche in senso economico) da esse rappresentato, pertanto le perdite devono incidere nella stessa proporzione e contestualmente sul valore nominale complessivo delle partecipazioni (attuali) degli azionisti e (potenziali) degli obbligazionisti. Fino a quando il valore nominale complessivo delle prime non è ridotto non può essere ridotto nemmeno quello complessivo delle seconde.

Motivazione

Il rapporto di cambio tra obbligazioni convertibili e azioni determina la percentuale di partecipazione al capitale sociale che verrà attribuita agli obbligazionisti in caso di conversione, ossia nel caso in cui decidano di trasformare l’iniziale investimento di capitale di debito in capitale di rischio.

Agli obbligazionisti deve peraltro essere attribuita in caso di conversione la medesima percentuale di capitale sociale, ossia del patrimonio della società, inizialmente determinata indipendentemente da eventuali incrementi o decrementi che si siano nel frattempo verificati a causa della gestione della società (ossia per cause diverse da eventuali aumenti di capitale a pagamento). In sostanza il codice prevede che la conversione abbia una sorta di “effetto retroattivo”: gli obbligazionisti che decidono di diventare azionisti devono partecipare ai risultati della gestione dell’impresa fin dalla erogazione del loro prestito.

Con tale regola, oltre ad evitare la possibile realizzazione di un “patto leonino” indiretto a vantaggio degli obbligazionisti convertibili, si evitano anche gli annacquamenti delle partecipazioni vecchie o nuove che conseguirebbero rispettivamente ad una riduzione per perdite o a un aumento gratuito del capitale che prendano in considerazione solo le azioni già emesse.

L’art. 2420-bis, comma 5, c.c. dispone quindi che «nei casi di aumento di capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione».

In base a tale disposizione, dunque, gli obbligazionisti convertibili partecipano agli incrementi e ai decrementi del patrimonio sociale generati dalla gestione della società successivamente alla sottoscrizione delle obbligazioni non solo nel caso in cui i medesimi non vegano imputati a capitale ma anche nell’ipotesi in cui tale imputazione avvenga.

Deve peraltro evidenziarsi che nonostante la disposizione in commento prenda in considerazione genericamente tutti i “casi di aumento di capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite”, la stessa trova applicazione esclusivamente quando a tali operazioni consegua anche una modifica del numero delle azioni emesse, poiché nel caso contrario il rapporto di cambio non viene alterato.

Si pensi ad un obbligazionista che abbia sottoscritto 100 obbligazioni a cui sia riconosciuto il diritto di convertire tali obbligazioni in 10 azioni della società, rappresentative del 10% del suo capitale sociale post conversione, dunque nel rapporto di una azione ogni dieci obbligazioni convertite.

Nel caso in cui detta società aumenti o diminuisca successivamente il suo patrimonio senza variare il numero delle azioni emesse (perché prive di valore nominale espresso o perché tale valore viene corrispondentemente ridotto o aumentato), è solo conservando il rapporto di cambio originario che sarà possibile far partecipare detto obbligazionista ai risultati della gestione dell’impresa generati dopo la sottoscrizione del prestito, in quanto le dieci azioni che verrebbero attribuite in caso di conversione continueranno a rappresentare il 10% del patrimonio effettivo della società, aumentato o diminuito che sia.

Qualora, invece, la società imputi al capitale sociale, riducendolo o aumentandolo, gli eventuali risultati negativi o positivi della gestione sociale successivi alla emissione del prestito, riducendo o incrementando il numero delle azioni emesse senza variare il loro valore nominale, per poter attribuire al suddetto obbligazionista la medesima percentuale del 10% del patrimonio effettivo della società occorrerà modificare corrispondentemente e proporzionalmente il rapporto di cambio originario.

Si pensi ad una società per azioni con capitale di euro 90.000, rappresentato da 9.000 azioni aventi il valore nominale esplicito di euro10 ciascuna, che abbia emesso un prestito obbligazionario di euro 10.000 rappresentato da 10.000 obbligazioni convertibili in 1.000 azioni, dunque nel rapporto di una azione ogni dieci obbligazioni convertite.

In base a tale previsione alla totalità degli obbligazionisti convertibili è stato promesso il 10% del capitale sociale post conversione (che sarà di euro 100.000), al quale dovrà ovviamente essere imputato l’intero ammontare del prestito convertito.

Nel caso in cui prima della conversione il capitale sociale di euro 90.000 venga ridotto per perdite ad euro 50.000 mediante annullamento di 4.000 azioni non sarà dunque possibile mantenere il rapporto di cambio di una azione ogni dieci obbligazioni convertite, poiché se così fosse nel caso di conversione totale del prestito la società si troverebbe ad avere un capitale di euro 60.000 (dato dai 50.000 euro residui incrementati dai 10.000 euro del prestito estinto), rappresentato da 6.000 azioni, e gli obbligazionisti, a cui verrebbero attribuite le 1.000 azioni originariamente previste, si troverebbero a detenerne il 16,66% della società anziché il 10%.

Adeguando il rapporto di cambio in proporzione alla riduzione del capitale, ossia prevedendo l’attribuzione di 0,555 azioni per ogni dieci obbligazioni convertite, all’esito dell’eventuale conversione delle 10.000 obbligazioni verranno attribuite ai loro portatori 555 nuove azioni a fronte di un aumento di capitale di euro 5.555 (imputando a riserva la differenza del prestito di euro 4.445). Completata la conversione il capitale nominale sarà di euro 55.555 (dato dai 50.000 euro residui incrementati dai 5.555 euro del prestito estinto ad esso imputati), rappresentato da 5.555 azioni, quindi le 555 azioni attribuite agli obbligazionisti continueranno a rappresentare il 10% del patrimonio sociale.

La disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 2420-bis c.c. deve pertanto essere interpretata nel senso che il rapporto di cambio è modificato in tutti i casi in cui vari il numero delle azioni in circolazione in assenza di nuovi conferimenti, prescindendo dalla circostanza che tale variazione consegua ad un aumento gratuito del capitale o a una sua riduzione per perdite.

Di contro, ogni qualvolta il numero delle azioni emesse rimane invariato, anche se in dipendenza della mancata riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite, il rapporto di cambio non muta.

Conseguentemente la semplice presenza di perdite, ancorché formalmente accertate mediante l’approvazione di un bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale straordinaria, non determina la modifica del rapporto di cambio fino a quando le stesse non siano imputate al capitale nominale con modifica del numero delle azioni emesse.

Commento SNV

È discutibile che non muti il rapporto di cambio in caso di aumento/riduzione nominale del capitale e contestuale mancata variazione del numero di azioni dal valore nominale inespresso.

In altre parole, anche quando il capitale venga variato nominalmente e le azioni siano prive del valore nominale (rectius, abbiano valore nominale inespresso), dovrebbe variare conseguentemente il rapporto di cambio e ciò pur sempre al fine di garantire, in caso di conversione, la partecipazione degli obbligazionisti al capitale nella misura inizialmente prevista (e dunque così che il rapporto di forze inizialmente stabilito non muti).

Norme collegate

Art. 2420-bis

Massime collegate (2)