Articolo 2318 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Soci accomandatari
Dispositivo
I soci accomandatari (1) hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo [2291], [2301], [2313].
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari (2) [2320], [2323], [2380], [2465], [2467], [2487], [2535].
Note
(1) I soci accomandatari rispondono personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali.
(2) L'utilizzo del verbo "potere" indica che la facoltà di amministrare può essere attribuita solamente ad alcuni tra i soci accomandatari.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 30714/2024
Nelle società di persone, la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni dell'ente deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, deve essere esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato - con mezzi idonei - a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30714 del 29 novembre 2024)
2Cass. civ. n. 23010/2023
In tema di società in accomandita semplice, viola il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c., l'accomandatario di una società di persone titolare di rapporto di agenzia di assicurazioni, che, dopo aver disdetto a nome della società il contratto di agenzia da essa intrattenuto, lo abbia poi assunto in proprio, procurando il trasferimento del portafoglio in capo ad una nuova società a lui riferibile, senza che il legittimo recesso dell'unico accomandatario, titolare del requisito della iscrizione all'albo degli agenti di assicurazione, possa in sé escludere l'esistenza di un danno, solo perché valido ed efficace.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23010 del 28 luglio 2023)
3Cass. civ. n. 26059/2022
In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 26059 del 5 settembre 2022)
4Cass. civ. n. 18844/2016
In tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, ex art. 2287, comma 3, c.c., esclusivamente ove la società sia composta soltanto da due soci, trovando altrimenti applicazione l'art. 2287, comma 1, c.c., ai sensi del quale detta esclusione può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti e che il socio da escludere, in virtù del conflitto d'interessi nel quale versa, non possa esercitare il diritto di voto, dovendosi, in tal caso, la maggioranza necessaria computarsi non già sull'intero capitale sociale, bensì sulla sola parte che fa capo all'avente diritto al voto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18844 del 26 settembre 2016)
5Cass. civ. n. 13805/2016
In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate".(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 13805 del 6 luglio 2016)
6Cass. civ. n. 5019/2009
In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso jure" anche la cessazione dalla carica di amministratore, mentre non è predicabile il contrario, ben potendo sussistere, in tale compagine, anche soci accomandatari che non siano amministratori, come desumibile dall'art. 2318 c.c.; ne consegue che le questioni dell'esclusione del socio (nella specie, ritenuta dal giudice di merito di competenza degli arbitri, in forza di clausola compromissoria prevista nell'atto costitutivo) e della revoca dell'amministratore per giusta causa (nella specie, oggetto di contestazione promossa dall'interessato avanti al giudice e culminata in pronuncia di illegittimità dell'atto) restano distinte e non sovrapponibili, per disciplina legale e presupposti differenti, essendo l'eventuale revoca dalla carica di amministratore non incidente sulla qualità di socio dello stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5019 del 2 marzo 2009)
7Cass. civ. n. 1240/1996
Nella società in accomandita semplice l'approvazione del bilancio è un atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari, con la conseguenza che se uno solo è il socio accomandatario, il momento dell'approvazione del bilancio coincide con quello della sua presentazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1240 del 17 febbraio 1996)
8Cass. civ. n. 9296/1994
Il potere di rappresentanza dell'amministratore di una Sas, in virtù del rinvio alle norme sulle società in nome collettivo contenuto nell'art. 2315 c.c., si estende, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo e dalla procura, a tutti gli «atti che rientrano nell'oggetto sociale» (art. 2298 c.c.) identificato nella attività imprenditoriale che i soci intendono svolgere per fine di lucro, e perciò agli atti, in cui si concreta tale attività; nell'ambito di questa, ove il potere di rappresentanza sia escluso o limitato dallo statuto o dalla procura per gli atti di straordinaria amministrazione, la distinzione di essi rispetto agli atti di ordinaria amministrazione non dipende dal carattere conservativo o dispositivo, ma dalla incidenza dell'atto sugli elementi costitutivi dell'impresa e dai suoi effetti sulla possibilità di esistenza della stessa. Ne consegue che, nel caso di società in accomandita semplice costituita per la costruzione e vendita di immobili, l'amministratore, anche se privato, dallo statuto, del potere di compiere atti di straordinaria amministrazione, può efficacemente concludere i contratti preliminari di compravendita degli immobili costruiti per la vendita perché questi non solo rientrano nell'oggetto sociale, in quanto negozi attuativi della stessa attività imprenditoriale oggetto della società, ma si configurano anche come atti di ordinaria amministrazione perché, pur avendo contenuto dispositivo, ineriscono alla normale attività di gestione della società.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9296 del 9 novembre 1994)
9Cass. civ. n. 6871/1994
Nella società in accomandita semplice il potere di amministrazione non costituisce requisito connaturale ed essenziale del socio accomandatario, dal momento che l'art. 2318, secondo comma, c.c., non prevedendo il necessario conferimento di detto potere a tutti gli accomandatari, ammette che il socio possa assumere i diritti e gli obblighi dell'accomandatario con la esclusione di quelli inerenti alla posizione di amministratore; ne consegue che le dimissioni da amministratore del socio accomandatario, che sia l'unico socio di tale categoria, non implicano, di per sé, né il recesso dalla società, né, la perdita della veste di accomandatario. In siffatta ipotesi la società viene a trovarsi in una posizione di stallo che, ove non risolta con l'immissione di un nuovo socio accomandatario o con una modifica dell'atto costitutivo, nel senso della trasformazione del socio accomandante in accomandatario, può essere eventualmente apprezzata come causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ovvero per il venir meno della pluralità dei soci, ai sensi, rispettivamente dei numeri 2 e 4 dell'art. 2272 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6871 del 23 luglio 1994)
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