Articolo 2346 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Emissione delle azioni

Dispositivo

Note

(1) Le azioni costituiscono beni di secondo grado, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale. Esse sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di tali beni, destinati all'esercizio dell'attività sociale.

(2) E' previsto che il valore della singola azione non sia determinato nel contratto sociale ma debba ricavarsi con riferimento al numero complessivo delle azioni emesse dalla società (l'azione in tal caso non avrà, quindi, un valore assoluto pari alla frazione di capitale che rappresenta, ma piuttosto un valore percentuale). La nuova disciplina, quindi, mira sì ad una tutela dell'integrità del patrimonio sociale, ma guarda allo stesso solo nella sua complessità. In altri termini, sembra possibile, alla luce di una prima lettura della norma in esame, vendere le azioni ad un prezzo inferiore al loro valore nominale purché il ricavato complessivo della vendita (l'insieme dei conferimenti) corrisponda al capitale sociale (l'ipotesi potrebbe essere quella di azioni vendute sotto la pari compensate da altre vendute sopra la pari).

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