Articolo 2465 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

Dispositivo

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (1). La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo [2479].

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo [2343] ed il quarto e quinto comma dell'articolo [2343] (2).

Note

(1) Parole sostituite dall'art. 37, comma 25, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(2) L'esperto è responsabile dei danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.