Articolo 2489 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

Dispositivo

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 24123/2022

Al liquidatore di società di capitali, in quanto investito ex art. 2489, comma 1, c.c. del potere di compiere ogni atto utile ai relativi fini, spetta la legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 l.fall., senza che rilevino in senso contrario le sue eventuali dimissioni dalla carica, trovando applicazione l'istituto della "prorogatio" dei poteri, previsto con riferimento alla carica di amministratore per le società di persone (artt. 2274 e 2293 c.c.) e la società per azioni (art. 2385 c.c.), ma espressione di un principio generale anche in assenza di specifiche disposizioni.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24123 del 3 agosto 2022)

2Cass. civ. n. 10523/2019

La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10523 del 15 aprile 2019)

3Cass. civ. n. 13867/2017

In tema di liquidazione delle società di capitali (nella specie, di una società a responsabilità limitata), ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l’art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13867 del 1 giugno 2017)

4Cass. civ. n. 17585/2005

Nella società per azioni il divieto per i liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 c.c., richiamato dall'art. 2452 c.c.) finchè non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate le somme necessarie per il pagamento dei debiti non ancora scaduti, penalmente sanzionato (art. 2625 c.c.), è stabilito a tutela dei creditori con carattere di inderogabilità, e, quindi, la violazione del divieto non è esclusa dalla circostanza che la garanzia generica offerta dal capitale sociale sia astrattamente idonea a garantire i creditori, ovvero nel caso in cui, all'esito della liquidazione, si accerti che i creditori sono stati comunque soddisfatti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17585 del 31 agosto 2005)

5Cass. civ. n. 12534/2002

Ai sensi dell'art. 2452 c.c., richiamato, per le società cooperative, dal successivo art. 2516 stesso codice, le limitazioni che l'assemblea ha facoltà di disporre in ordine ai poteri dai liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società (nella specie, l'assemblea aveva legittimamente, secondo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte subordinato la rappresentanza processuale del liquidatore ad una preventiva autorizzazione che, nella specie, era mancata, e ciononostante il liquidatore aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo in difetto della necessaria rappresentanza processuale dell'ente, difetto regolarmente e ritualmente rilevato d'ufficio dal giudice di merito, attenendo il vizio di legittimazione processuale alla regolare costituzione del giudizio).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12534 del 26 agosto 2002)

6Cass. civ. n. 8118/2001

Il ricorso alle commissioni tributarie contro l'avviso di irrogazione, a carico di società per azioni posta in liquidazione, di sanzioni tributarie (nella specie: sanzioni Iva per mancato versamento dell'imposta relativa) è ritualmente proposto dal liquidatore della società, al quale, in forza dell'art. 2452 c.c., è conferita, in via esclusiva, la rappresentanza legale della società.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 8118 del 15 giugno 2001)

7Cass. civ. n. 8853/1998

Il liquidatore di una società di capitali è legittimato a rappresentare in giudizio l'ente anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ed è altresì abilitato al compimento degli atti necessari alla definizione dei rapporti pendenti anche dopo la cancellazione della società, senza necessità di particolari provvedimenti autorizzativi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8853 del 8 settembre 1998)