Articolo 2501 septies Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Deposito di atti
Dispositivo
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni (1) che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa (3).
Note
(1) Il termine mensile è derogabile, atteso che è posto nell'esclusivo interesse dei soci, e come tale è rinunciabile con il consenso unanime degli stessi.
(2) Il numero 3) è stato sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
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