Articolo 2501 sexies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Relazione degli esperti

Dispositivo

Note

(1) Il secondo periodo è stato modificato dall'art. 37, comma 32 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(2) La nomina dell'esperto incaricato a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio è affidata al tribunale qualora le società partecipanti non siano concordi sulla nomina dello stesso.

(3) La relazione degli esperti è uno strumento di valutazione posto ad esclusiva tutela degli interessi dei soci; ne consegue che possa essere omessa solo con il consenso unanime di tutti.

(4) Comma inserito dall'art. 1 D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147.

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