Articolo 2505 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

Dispositivo

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli [2501], secondo comma, e [2501], secondo comma; i termini di cui agli articoli [2501], quarto comma, [2501], primo comma, e [2503], primo comma, sono ridotti alla metà (1) (2).

Note

(1) La norma snellisce il procedimento di fusione allorquando vi partecipino società il cui capitale non è rappresentato da azioni, introducendo delle deroghe alla disciplina ordinaria.

(2) Comma sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147.