Articolo 2506 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Effetti della scissione
Dispositivo
La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo [2501], numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo [2504].
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Massime giurisprudenziali (11)
1Cass. civ. n. 26784/2025
In caso di scissione di società, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente, senza alcuna soglia quantitativa riferibile al patrimonio assegnato con l'operazione. La cartella di pagamento notificata alle società beneficiarie è valida se riporta gli estremi dell'atto impositivo presupposto, in forza del legame di continuità giuridica fra società scissa e società beneficiarie.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 26784 del 6 ottobre 2025)
2Cass. civ. n. 22408/2025
Il saldo del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria durante una scissione, che costituisce la misura del credito azionabile ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., deve considerarsi fisso ed immutabile e non può essere variato - fino ad annullarsi - da modifiche successive come il pagamento diretto ai creditori della scissa, secondo un piano concordatario.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22408 del 4 agosto 2025)
3Cass. civ. n. 13127/2025
In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13127 del 17 maggio 2025)
4Cass. civ. n. 11494/2025
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere determinata in base alla causa petendi posta a fondamento della domanda attorea. Tale competenza non può essere estesa ai casi in cui la controversia riguarda esclusivamente la responsabilità solidale derivante da una scissione societaria ex art. 2506-quater c.c., senza che vengano in rilievo questioni inerenti ai rapporti societari interni o diritti sulle partecipazioni sociali.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 11494 del 1 maggio 2025)
5Cass. civ. n. 17188/2024
In ragione dell'assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui le società partecipanti alla scissione, in deroga alla previsione dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 17188 del 21 giugno 2024)
6Cass. civ. n. 2457/2024
In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2457 del 25 gennaio 2024)
7Cass. civ. n. 10103/2023
In tema di scissione societaria parziale, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 10103 del 17 aprile 2023)
8Cass. civ. n. 6967/2023
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da società italiana a società estera (nella specie, di diritto austriaco), sottoposta a scissione parziale, la legittimazione a richiedere il credito d'imposta sui dividendi, maturato dalla società scissa, spetta alla società beneficiaria, poiché la scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 6967 del 8 marzo 2023)
9Cass. civ. n. 4455/2016
Nel caso di scissione di società, l'art. 2504 decies, comma 2, c.c. (applicabile "ratione temporis", oggi art. 2506 quater, comma 3, c.c.) va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. Tali debitrici solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. "beneficium ordinis"), non anche la sua preventiva escussione; dall'altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4455 del 7 marzo 2016)
10Cass. civ. n. 26043/2013
Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, cod. civ. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26043 del 20 novembre 2013)
11Cass. civ. n. 15088/2001
In caso di scissione di una società l'art. 2504 decies c.c. prevede la responsabilità solidale, per il debito della medesima, di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504 octies c.c.) il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto; tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore della società scissa che agisce per l'adempimento del debito, si configura come un'eccezione, ed è pertanto proponibile per la prima volta in appello a norma dell'art. 345 c.p.c. nel testo preriformato, ancora applicabile ai processi in corso che siano stati introdotti prima del 30 aprile 1995.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15088 del 28 novembre 2001)
Massime notarili correlate (6)
Legittimità della clausola di riscattabilità delle azioni del socio che si opponga ad una scissione risolutiva di uno stallo
Si ritiene legittima la clausola statutaria che preveda che le azioni siano riscattabili, dalla società o dagli altri soci, ai sensi dell’art. 2437‐sexies c.c., qualora il socio titolare di tali azioni si rifiuti irragi...
Rifiuto irragionevole ad approvare una scissione asimmetrica risolutiva di uno stallo quale legittima causa di esclusione
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Ammissibilità della scissione o fusione negativa a valori correnti
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Nell’orientamento L.E.18 si sono ritenute ammissibili la scissione e la fusione realmente negative a condizione, tra l’altro, che sia possibile determinare un rapporto di cambio congruo ovvero che non sia necessario det...
Scissione o fusione contabilmente negativa ma positiva a valori correnti
Si ritiene ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante l’assegnazione ad una o più beneficiarie (sia preesistenti che di nuova costituzione) di un insieme di elementi patrimoniali aventi valore contabile...
Scissione inversa
Si ritengono legittime le operazioni di scissione nelle quali sia previsto che la scissa/partecipante assegni alla beneficiaria/partecipata tutta o parte della sua partecipazione in quest’ultima (c.d. scissione inversa).