Articolo 2482 bis Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riduzione del capitale per perdite
Dispositivo
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (1), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti (2).
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo [2477] del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (3). In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo [2477] devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo,che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo [2446].
Note
(1) La nozione di perdita è quella determinata al netto delle riserve, dei fondi appostati al passivo, degli utili non distribuiti ed anche degli utili di periodo.
(2) Gli artt.2482 bise2482 terriproducono le disposizioni dettate per le s.p.a e, pertanto, per la valida delibera assembleare delle s.r.l di riduzione del capitale, gli amministratori devono predisporre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale della società.
(3) Periodo sostituito dall'art. 3 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 5 D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
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