Articolo 2491 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Poteri e doveri particolari dei liquidatori
Dispositivo
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti [2280].
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 14570/2021
In tema di redditi di impresa, l'amministrazione finanziaria che intenda esigere dai soci i crediti vantati nei confronti di una società di capitali estinta, deve comunicare loro, mediante apposito avviso di liquidazione, le ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e gli elementi comprovanti l'incasso di somme o l'attribuzione di beni della società, nonché i relativi valori dal momento che, a differenza di quanto avviene per le società di persone, nelle società di capitali i soci rispondono dei debiti sociali non in qualità di successori della società estinta, ma in virtù di un'obbligazione autonoma per ingiustificato arricchimento che, "ex lege", impone a costoro di restituire quanto percepito in violazione della regola di cui all'articolo 2491 c.c.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 14570 del 26 maggio 2021)