Modifica del termine di durata da indeterminato a determinato e recesso

Triveneto · I.H.3 · 9-2004

Atto costitutivo - Durata della società

Massima

L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso.

Norme collegate

Art. 2328Art. 2473Art. 2437

Massime collegate (6)