Modifica del termine di durata da indeterminato a determinato e recesso
Triveneto · I.H.3 · 9-2004
Atto costitutivo - Durata della società
Massima
L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso.
Norme collegate
Art. 2328Art. 2473Art. 2437